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L.108/96

Con l’introduzione del disposto legislativo n. 108/96 viene posto un tasso limite oltre il quale gli interessi vengono sempre considerati usurai. Per la verifica del rispetto della soglia di usura la legge dispone che si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Al Ministro del Tesoro viene demandata la pubblicazione trimestrale del limite d’usura.

Le conseguenze dell’usurarietà sono stabilite dall’art. 1815 c.c., come modificato dalla L.n. 108/96, che prevede che qualora siano convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse.

Nei primi anni di applicazione della legge si è subito posto il problema della individuazione del momento a cui far riferimento per la qualificazione del carattere usurario degli interessi. Al riguardo è intervenuto il legislatore che, con la L. n. 24/01, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.

Questa disposizione è valida per i "contratti di finanziamento" quali sono ad esempio i mutui, mentre per quanto riguarda i "contratti di durata" (conti correnti) tale impostazione non è condivisibile.

Va inoltre osservato che i tassi soglia previsti dalla L. n. 108/96 si applicano a qualunque forma di interessi, ivi compresa quella relativa agli interessi moratori.




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