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GRAZIE AD UNA NOSTRA PERIZIA, POI QUASI INTEGRALMENTE CONFERMATA DAL CTU, UN NOSTRO CLIENTE HA OTTENUTO LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE


Riproduciamo il testo della sentenza ottenuta dalla nostra Cliente, Tipografia De Magistris Srl di Palermo nel giudizio di esecuzione promosso dalla BNL.


Nel caso de quo abbiamo esperito un ATP ex art. 696 bis C.P.C. , ottenendo dal Presidente del Tribunale di Palermo la nomina di un CTU: la perizia redatta dal dott. Enrico Piazza  ha confermato che la De Magistris Srl non solo non era debitrice della BNL della somma da questa reclamata (circa € 340.000) ma è creditrice della complessiva somma di € 420.000.


La Banca ha nel frattempo ceduto il proprio presunto (ed inesistente) credito, con una operazione di cartolarizzazione, alla Pirelli RE.


Ovviamente la BNl non ha ritenuto opportuno aderire alla proposta di conciliazione per cui la perizia del CTU è stata depositata nel successivo giudizio di merito promosso dalla nostra cliente.


Intanto il Giudice delle Esecuzioni, dott.ssa Vacca, ha sospeso l'esecuzione immobiliare avviata dalla Banca.


 

TRIBUNALE  DI PALERMO


SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI


Proc. es. n. 332/05


IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI



letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;


letto il verbale dell'udienza ex art. 625 c.p.c.;


lette le memorie difensive;


ritenuto che, all'esito della consulenza tecnica preventiva, richiesta dalla debitrice opponente con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - dalla quale è emersa l'esistenza di un saldo a credito della De Magistris nei confronti del creditore procedente - e tenuto conto della pendenza innanzi alla Sezione Terza di questo Tribunale del procedimento n. 18520/08 - tendente all'accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti del presente procedimento esecutivo - non può che ritenersi opportuna la concessione della chiesta sospensione;


visti gli artt. 1505 cod. civ. 119, 615, 623-625 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c.


PQM


sospende la presente espropriazione.


Fissa il termine perentorio del giorno 10 dicembre 2009 per la riassunzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.


Manda la Cancelleria delle comunicazioni.


Palermo 10 giugno 2009


Il G.E. : Vacca

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