letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
letto il verbale dell'udienza ex art. 625 c.p.c.;
lette le memorie difensive;
ritenuto che, all'esito della consulenza tecnica preventiva, richiesta dalla debitrice opponente con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - dalla quale è emersa l'esistenza di un saldo a credito della De Magistris nei confronti del creditore procedente - e tenuto conto della pendenza innanzi alla Sezione Terza di questo Tribunale del procedimento n. 18520/08 - tendente all'accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti del presente procedimento esecutivo - non può che ritenersi opportuna la concessione della chiesta sospensione;
visti gli artt. 1505 cod. civ. 119, 615, 623-625 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c.
PQM
sospende la presente espropriazione.
Fissa il termine perentorio del giorno 10 dicembre 2009 per la riassunzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
Manda la Cancelleria delle comunicazioni.
Palermo 10 giugno 2009
Il G.E. : Vacca