Home Page
Chi Siamo News Servizi Collaborazioni Area Riservata Forum
ARCHIVIO NEWS


L'INGANNO CELATO NEL C.D. PRINCIPIO DI RECIPROCITA'. IL D.LGS. 342/99 IMPONE L'ACCORDO ESPLICITO DEL CORRENTISTA PER L'APPLICAZIONE DELLA CAPITALIAZZAZIONE TRIMESTRALE AI RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE AL 30/06/2000

Sembra ormai pacifica, in ogni Tribunale della nostra penisola, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale a partire dal 01/07/2000 a tutti i rapporti di c/c, per effetto dell'applicazione del D. Lgs. 342/99.


ATTENZIONE: TALE APPLICAZIONE NON E' PACIFICA NE' LEGITTIMA, almeno per i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs.


Come acutamente sostenuto da diversi giudici (Tribunale di Venezia sent. 22/01/2007; Tribunale di Torino sent. 6204 del 05/10/2007; Tribunale di Benevento, Sentenza n. 252 del 18.02.08;  Trib. Orvieto, n. 166 del 30/7/05, G. Baglioni; Trib. Pescara, n. 722 del 30/3/06, G. Falco; Trib. Torino n. 5480 del 4/7/05, G. Rapelli; Trib. Teramo n. 1071 dell’11/12/06, G. Marcheggiani;Tribunale di Mondovì, Sentenza 10/2/09) se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l’anatocismo (purchè siano rese conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non è invece possibile una modifica unilaterale.



"Va ulteriormente notato, poi, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l’inserimento di nuove pattuizioni; modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice civile, la delibera CICR non poteva certo autorizzare.


Non sembra sussistano dubbi sulla circostanza che per i contratti di conto corrente in essere all’entrata in vigore (20/4/00) della delibera CICR 9/2/00, valga la disciplina precedente e quindi la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale. Per tali contratti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell’estratto conto, previste dalla Delibera CICR, non si realizzerebbe una modifica contrattuale ex art. 118 del TUB, bensì un’impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale.

E’ certamente singolare che, solo dopo molti anni dall’intervento della Corte Costituzionale, i giudici abbiano cominciato a ravvisare nella Delibera CICR carenze dispositive e, di riflesso, significativi aspetti di illegittimità nei comportamenti delle banche.

E’ altrettanto singolare che con la stessa prontezza con la quale, dopo il D. Lgs. 342/99, è stata emanata la Delibera CICR 9/2/00 per bonificare il comportamento delle banche sull’applicazione degli interessi trimestrali, non si sia intervenuti, dopo la Sentenza n. 425/00 della Corte Costituzionale, a rettificare la stessa Delibera CICR, abrogando l’art. 7, reso illegittimo dal venir meno della norma delegante.

La generalità dei titolari di conto corrente hanno così continuato a subire, anche dopo il 9/2/00, l’imposizione di condizioni vessatoria, decise unilateralmente con la semplice comunicazione sulla G.U. e nell’estratto conto.

La specificità, complessità e articolazione della normativa bancaria, sottoposta ad un continuo rapporto di forza fra sistema bancario e organo legislativo, ha spesso consentito alle banche sostanziali disapplicazioni della disciplina, incontrando nella giurisprudenza una scarsa specializzazione e sensibilità, insufficiente a contrastare e censurare tempestivamente ed efficientemente reiterati comportamenti illegittimi.

La richiamata disposizione abrogativa della Corte costituzionale è risultata disattesa, così come sono risultate disattese le numerose sentenze della Corte di Cassazione in tema di anatocismo e Commissioni di Massimo Scoperto, così come disattesa rimane la formale applicazione dell’art. 644 c.p. in tema d’usura, in presenza di contrastanti indicazioni della Banca d’Italia.

Di riflesso la Magistratura è chiamata a gestire – in un quadro giuridico complesso e talvolta contraddittorio – vertenze che non costituiscono casi sporadici e circoscritti, ma, al contrario, risultano estesi in tutto il territorio con una frequenza ed intensità, che denuncia, nella stessa dimensione del fenomeno, comportamenti speciosi, improntati a scarso rispetto delle norme di legge, non adeguatamente monitorati e censurati dalle Autorità di controllo.

Gli interventi legislativi, come il D. Lgs. n. 342/99, esprimono il maldestro tentativo di sanare pregressi comportamenti illegittimi, perpetrando, per il tramite di atti di normazione secondaria, regimi di vessazione che, pur non avendo superato il vaglio della Corte Costituzionale, continuano – a quasi un decennio di distanza - ad esplicare i loro effetti.

Come per gli altri temi menzionati, quello che non consente la norma di legge, viene comunque praticato, avvalendosi della speciale posizione contrattuale nella quale, per la loro peculiare funzione pubblica, si vengono a trovare gli intermediari bancari, entrando in un rapporto di contrapposizione con la Magistratura, dove la guida ai comportamenti, più che a principi etici e di rispetto dell’ordinamento, si informa al trade-off costi benefici.

E’ assente un corretto bilanciamento che accompagni ad assetti normativi privilegiati – posti a presidio e tutela della delicata funzione di allocazione del risparmio – uno stretto controllo del rispetto, sostanziale prima che formale, dello spirito e dei principi che ispirano la disciplina di governo dell’attività riservata agli operatori bancari. E’ carente altresì un presidio sanzionatorio, commisurato alla rilevanza e pregnanza dell’interesse pubblico coinvolto. Se, ad esempio, all’intermediario, colto in pratica di usura in un rapporto di conto, viene riconosciuto comunque l’interesse corrispondente al tasso soglia, o al più al tasso legale – come frequentemente si riscontra nei giudizi civili – si rinuncia a quei correttivi che, riconducendo ad equilibrio il trade-off costi benefici, risultano estremi ma efficaci. In altre circostanze, per infrazioni di minor rilievo, si arriva a sanzioni pari a ben 50 volte il valore dell’omesso adempimento, inducendo, seppur forzatamente, comportamenti virtuosi.

Nell’ultimo ventennio il disegno strategico di condurre il sistema bancario alle logiche di mercato ha certamente indotto notevoli elementi di efficienza produttiva, ma ha significativamente minato quel rapporto fiduciario che, in precedenza, per lungo tempo aveva presieduto il contratto banca-cliente.

Più recentemente l’attenzione e sensibilità del Governatore della Banca d’Italia non ha mancato di cogliere l’esigenza di orientare la cultura aziendale delle banche ad un più rigoroso rispetto delle norme, ad una corretta gestione dei conflitti di interesse e alla tutela del rapporto di fiducia con il cliente.

L’art. 2 bis della legge n. 2/09 che disciplina le Commissioni di Massimo Scoperto e le nuove Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale per la verifica dell’usura, non sembrano riflettere alcun nuovo corso che possa incidere nei comportamenti degli intermediari bancari. Gli interventi correttivi appaiono deboli, incerti, inadatti a dispiegare effetti concreti e riscontrabili nei rapporti bancari e nei confronti giudiziari, nei quali è purtroppo impegnata un’ampia schiera di clienti, risparmiatori e imprenditori".
(stralcio dell'articolo L'anatocismo dopo la delibera CICR del 9/2/00: fatta la pentola il diavolo c'è cascato dentro - Dott. Roberto Marcelli)

Torna all'indice


Viale Teocrito, 77 - 96100 Siracusa - Tel. 0931/1845593 - Fax 0931/1846593 info@consasso.it
Siracusa: - viale Montedoro, 18 Tel. 0931/65901 - Palermo: via Generale Arimondi, 4/c Tel. 091/6258854
Roma: via G.B. Bodoni, 27 Tel. 06/5780523